Art. 2
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[1]Nel bilancio 1895-96 saranno inscritte L. 136,500 in aumento al fondo delle altre opere portuali diverse, scavi eccezionali e costruzione di nuovi fari e segnali, contemplato nel n. 19 della tabella E, annessa alla legge 23 luglio 1881 n. 333; e la somma di L. 350,000 stornata colla legge 2 luglio 1891 num. 353, sara' reintegrata al fondo stesso, e cosi' ripartita L. 150,000 nel 1896-97, L. 100,000 nel 1897-98, e L. 100,000 nel 1898-99.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 giugno 1894.
[4]UMBERTO.
[5]G. SAROCCO. SIDNEY SONNINO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 12 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
