Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La dotazione della Corona per la durata del Regno di Sua Maesta' Vittorio Emanuele III e' stabilita nella misura e nelle condizioni in vigore al termine della passata Legislatura. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1905.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Giolitti. L. Luzzatti.
[11]Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assegnamento annuo sul bilancio dello Stato per la dotazione della Corona, stabilito per la durata del Regno di S. M. Vittorio Emanuele III con la legge 12 febbraio 1905, n. 26, e' ridotto da lire 14.250.000 a lire 11.250,000, ivi compresa la somma di lire 1.000.000 che la lista civile continuera' a rimborsare al tesoro per il Dovario di S. M. la Regina Margherita di Savoia".
Testo in vigore dal 1 novembre 1919 al 9 maggio 2025
