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Le spese del pagamento delle indennita' anzidette saranno prelevate dai capitoli rispettivamente destinati a provvedere agli stipendi del Corpo a cui gl'individui indennizzati appartengono, se vi ha apposito stanziamento; in caso diverso, sara' fatta sui casuali.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1868 al 17 febbraio 1966
