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A principiare dal 3 maggio 1866, agli Ufficiali e Bassa Forza superstiti di tutti i Corpi della Regia Marina, che per sinistri di guerra, ovvero di naufragio o di altro simile infortunio marittimo, abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo, sara' corrisposta l'indennita' a questo titolo stabilita, in ragione di ciascun grado od impiego, nella Tabella annessa alla presente Legge.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1868 al 17 febbraio 1966
