Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1868 al 17 febbraio 1966. Leggi il testo vigente →

A principiare dal 3 maggio 1866, agli Ufficiali e Bassa Forza superstiti di tutti i Corpi della Regia Marina, che per sinistri di guerra, ovvero di naufragio o di altro simile infortunio marittimo, abbiano perduto gli effetti del proprio corredo, o gli strumenti scientifici di loro spettanza, o gli oggetti costituenti la propria gamella di bordo, sara' corrisposta l'indennita' a questo titolo stabilita, in ragione di ciascun grado od impiego, nella Tabella annessa alla presente Legge.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1868 al 17 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1868-09-06;4605~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari