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[1]Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.
[2]Di questi ispettori, sei saranno permanenti e verranno nominati mediante concorso per titoli fra gli insegnanti e funzionari compresi nelle categorie di cui all'art. 2. Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella B e il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.
[3]Gli altri quattro saranno temporanei: il loro incarico sara' annuale e non potra' essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i benefici della relativa carriera. Essi avranno un'indennita' annua di L. 2500. Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:
- a)di predisporre, sulle proposte annuali dei vari Circoli, il programma generale delle ispezioni da sottoporsi all'approvazione del ministro;
- b)di coordinare i risultati delle ispezioni;
- c)di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;
- d)di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;
- e)di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;
- f)di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.
[4]Il ministro determinera' le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni e per le adunanze degli ispettori centrali.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 8 agosto 1912
