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[1]Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle Provincie comprese nella circoscrizione.
[2]L'adunanza sara' indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto Ministeriale di cui all'art. 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione Ministeriale. Il piu' giovane dei presenti funzionera' da segretario.
[3]In tale riunione saranno concordate, le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente.
[4]Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.
[5]Il Ministero comunichera' ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che credera' di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilira' anche il tempo in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di Istituto mai piu' di un mese consecutivo, e dara' le opportune disposizioni per le supplenze.
[6]Compiuta l'ispezione il rapporto sara' spedito immediatamente al Ministero.
[7]Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del circolo.
[8]Il Ministero provvedera' in tempo utile all'assegnazione per Provincie del fondo occorrente per le ispezioni previste.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 8 agosto 1912
