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[1]I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli Istituti tecnici e nautici e le scuole normali.
[2]I capi di Istituti secondari e i professori dei licei, degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.
[3]Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari dello varie scuole, ma ogni scuola sara' ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.
[4]L'ispezione avra' per scopo:
- a)di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;
- b)di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;
- c)di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.
[5]L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, ne' dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.
[6]Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell'insegnante sara' comunicato all'interessato.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 8 agosto 1912
