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[1]Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con decreto Ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni circolo; tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.
[2]Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.
[3]Per talune materie speciali puo' essere assegnato un solo ispettore a piu' circoscrizioni.
[4]Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:
- a)professori di Universita' e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri, purche' insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;
- b)provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;
- c)capi d'Istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni;
- d)professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.
Testo in vigore dal 6 luglio 1909 al 8 agosto 1912
