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[1]Il reparto del territorio del Regno in Collegi verra' fatto in proporzione della popolazione legale, accertata col censimento del 31 dicembre 1881, e in modo che nessun Collegio comprenda comuni appartenenti a provincie diverse.
[2]Compatibilmente con queste norme la tabella dei nuovi Collegi verra' compilata, tenendo conto della circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla legge 22 gennaio 1882, n. 593.
Testo in vigore dal 6 maggio 1891 al 16 dicembre 2009
