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[1]Dentro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge sara' costituita una Commissione presieduta dal Ministro dell'Interno e composta di quattro Senatori e dodici deputati, da eleggersi dalle rispettive Assemblee.
[2]Questa Commissione, entro due mesi dalla sua costituzione, compilera' la tabella dei nuovi Collegi elettorali, la quale sara' pubblicata e fatta esecutiva per decreto Reale.
Testo in vigore dal 6 maggio 1891 al 16 dicembre 2009
