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[1]((Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, e' chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti effettivi di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei direttori generali di ponti e strade, delle opere idrauliche e delle bonifiche e porti, e di quattro ispettori superiori preposti a compartimenti, oltre a quelle altre persone che fossero designate da leggi speciali.
[2]Questi ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti a sorte i due che devono cessare dalle funzioni)).
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
