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[1]Agl'Ingegneri Capi aggregati alle Sezioni del Consiglio Superiore sara' corrisposta per il primo mese la indennita' di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1882, n. 874, e per il tempo successivo la meta' di quella stabilita dall'art. 23 della legge stessa.
[2]Per le visite degli Ufficiali del Genio Civile ai lavori straordinari dei Porti e del Tevere, compresi nell'abitato o nel raggio di due chilometri, verra' corrisposta una indennita' giornaliera nella misura di un terzo di quella stabilita dall'art. 21 della suindicata legge.
Testo in vigore dal 28 agosto 1895 al 25 luglio 1906
