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I posti di Ufficiale d'ordine di 2ª e 3ª classe che risulteranno vacanti saranno, esclusivamente e soltanto per l'attuazione del ruolo di cui all'art. 1, concessi ad impiegati straordinari, proposti dalla Commissione di cui all'art. 4, tra quelli che ne faranno dimanda e che prestino tuttora o avessero prestato servizio alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici, sino a tutto luglio 1891 e per un periodo non minore di anni cinque.
Testo in vigore dal 28 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
