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E' data facolta' al Governo, durante il periodo di cinque anni, di colmare in tutto o in parte le vacanze di ciascuna classe e di ciascun grado, richiamando in attivita' di servizio, su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente, gl'impiegati collocati in disponibilita' per effetto dell'art. 2.
Testo in vigore dal 28 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
