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[1]La disponibilita' non potra' durare oltre cinque anni.

[2]Per il tempo in cui l'impiegato rimarra' in tale posizione godra' dell'assegno pari alla meta' del suo stipendio, qualunque sia il numero degli anni di servizio.

[3]Il periodo trascorso nello stato di disponibilita' sara' computato per intero agli effetti della legge sulle pensioni del 21 febbraio 1895 n. 70.

[4]Agli Ufficiali del Genio Civile collocati in disponibilita' por effetto del precedente art. 2, verra' corrisposta la pensione stabilita dall'art. 47 della legge 15 giugno 1893 n. 294, ove alla scadenza del periodo di disponibilita' non fossero stati riammessi nel ruolo e non avessero raggiunti i 25 anni di servizio.

Testo in vigore dal 28 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-22;547~art3 · fonte del testo

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