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Nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96 e successivi, sara' inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria, la somma occorrente per pagare gli assegni agli ufficiali del Genio Civile, collocati in disponibilita' por effetto della presente legge.
Testo in vigore dal 28 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
