Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'articolo 1° della legge 17 dicembre 1882 n. 1154 (serie 3ª) che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali si aggiunge il seguente comma: «3° di eseguire la vendita volontaria ai pubblici incanti delle merci depositate».

[2]Alle vendite volontarie degli agrumi e dei prodotti agricoli nei magazzini generali non saranno applicate le disposizioni dell'art. 478 del Codice di commercio per cio' che concerne i termini e le formalita', di pubblicazione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari.

[3]All'articolo 3 di detta legge dopo il primo comma aggiungere:

[4]«Con le medesime norme potranno essere istituite delle sezioni separate per la vendita ai pubblici incanti delle merci depositate in applicazione del n. 3 dell'articolo 1».

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 22 luglio 1897.

[7]UMBERTO.

[8]BRANCA.

[9]Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-07-22;319~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari