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[1]All'articolo 1° della legge 17 dicembre 1882 n. 1154 (serie 3ª) che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali si aggiunge il seguente comma: «3° di eseguire la vendita volontaria ai pubblici incanti delle merci depositate».
[2]Alle vendite volontarie degli agrumi e dei prodotti agricoli nei magazzini generali non saranno applicate le disposizioni dell'art. 478 del Codice di commercio per cio' che concerne i termini e le formalita', di pubblicazione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari.
[3]All'articolo 3 di detta legge dopo il primo comma aggiungere:
[4]«Con le medesime norme potranno essere istituite delle sezioni separate per la vendita ai pubblici incanti delle merci depositate in applicazione del n. 3 dell'articolo 1».
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 22 luglio 1897.
[7]UMBERTO.
[8]BRANCA.
[9]Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
