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[1]Gli atti relativi alle vendite volontarie di agrumi a pubblici incanti, effettuate dalle Borse di commercio legalmente istituite, saranno esenti dal pagamento della tassa proporzionale di registro del 0,50 per cento.
[2]Per la registrazione di tali atti sara' applicata invece una tassa fissa di lire una.
[3]Le medesime disposizioni di esenzione di tassa proporzionale e di pagamento di tassa fissa saranno applicate alle vendite volontarie di agrumi ai pubblici incanti, eseguite dai magazzini generali ai termini dell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
