Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le fabbriche che saranno impiantate per utilizzare gli agrumi nella preparazione dei prodotti chimici, come acido citrico, citrato di calce, e simili, saranno, per otto anni, dal giorno in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 11 luglio 1889 n. 6214, esenti dall'imposta di ricchezza mobile.
[2]Saranno pure esonerate dalla detta imposta, per otto anni tutte le fabbriche di acido citrico e di citrato di calce gia' esistenti nel giorno della promulgazione della presente legge.
[3]Per godere della esenzione, gli esercenti delle fabbriche nuove, prima di intraprendere la lavorazione e quelli delle fabbriche gia' esistenti, entro un mese dall'attuazione della presente legge, dovranno farne domanda all'agente dell'imposte.
[4]Sorgendo divergenze fra l'agente delle imposte e l'esercente, decideranno le Commissioni amministrative e in ultimo grado la Commissione centrale delle imposte dirette.
[5]Non e' ammesso reclamo innanzi all'autorita' giudiziaria fuorche' per causa d'incompetenza, di eccesso di potere, e di violazione di legge.
Testo in vigore dal 28 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
