Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Fino a tutto il 1900 il dazio di consumo che i Comuni possono imporre sugli agrumi non dovra' eccedere il limite di dire una per quintale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1900, n. 444
1La L. 27 dicembre 1900, n. 444 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 31 dicembre 1905 il divieto, fatto ai Comuni coll'articolo 1° della legge 22 luglio 1897, n. 319, d'imporre sugli agrumi un dazio superiore ad una lira per quintale".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009
