Art. 2
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[1]Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col Regio decreto del 26 luglio 1876, n. 3260 (Serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sara' suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.
[2]Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 luglio 1881.
[5]UMBERTO.
[6]FERRERO.
[7]Visto, il Guardasigilli: G. ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 21 luglio 1881 al 16 dicembre 2009
