Art. 1
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[1]Il contingente di prima categoria, che dovra' essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1862, e' fissato a settantaseimila uomini.
[2]Per tredicimila uomini di detto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sara' limitata a due anni.
Testo in vigore dal 5 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
