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[1]Ai funzionari inscritti nei ruoli del personale aggiunto che all'eta' di 65 anni chiedessero il collocamento a riposo, o che, in qualunque tempo, fossero dispensati d'ufficio per accertata inabilita', o per riduzione di corpo; alle vedove ed ai figli, in caso di morte dell'impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sara' corrisposta, una volta tanto, una indennita' in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi 10 anni di servizio, e di un mese per ogni biennio intiero di ulteriore servizio.

[2]Nel computo dell'indennita' sara' tenuto conto del servizio straordinario finora prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 31 ottobre 1920

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art11 · fonte del testo

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