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[1]Con decreti reali sara' pubblicato l'elenco dei comuni danneggiati, ai quali si applicheranno le disposizioni della presente legge, e si provvedera' pure a quanto altro occorra per l'esecuzione delle disposizioni medesime.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1887.
[4]UMBERTO.
[5]F. Crispi. A. Magliani. G. Saracco.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1887 al 16 dicembre 2009
