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[1]E' accordata ai Comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, la facolta' di fare, dentro il termine di 6 mesi, un piano regolatore o di ampliamento, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilita'.
[2]Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Deputazione provinciale, sono dichiarate di pubblica utilita', ma dovranno effettuarsi nel termine di 5 anni, dal giorno della loro approvazione.
[3]I termini stabiliti della legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati, con ordinanza del Prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1887 al 16 dicembre 2009
