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[1]Per gli effetti dell'esenzione definitiva dalla imposta sui fabbricati, si procedera' nel termine di due mesi dalla pubblicazione di questa legge, all'accertamento dei fabbricati distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili ed inadatti al loro uso per necessita' di straordinaria riparazione.
[2]Per gli edifici nuovamente costruiti e straordinariamente riparati, la imposta comincera' a decorrere due anni dopo che il fabbricato sara' divenuto atto all'uso o all'abitazione.
[3]E' sospesa a favore dei contribuenti danneggiati la esazione dell'imposta sui terreni per le quote scadute e non pagate nel 1887, non che per le prime tre rate del 1888.
[4]L'ammontare della imposta, della quale viene sospesa la esazione, sara' ripartito in 18 rate che verranno aggiunte per un terzo alle rate da scadere nell'anno 1889, per un terzo a quelle da scadere nel 1890 e per il residuo a quelle da scadere nel 1891.
[5]I contribuenti alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, categorie B e C, nei comuni danneggiati, saranno ammessi a presentare, entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge, scheda di rettifica per cessazione o diminuzione di reddito, applicabile anche a quelli gia' accertati per l'anno corrente.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1887 al 16 dicembre 2009
