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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008. 744 parole tolte, 20 parole aggiunte in 27 capoversi.

tolto: Ai sottoindicati articoli della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, sono apportate le seguenti modificazioni:

tolto: Ai paragrafi 4°, 5°, 6°, 8°, dell'art. 6 sono sostituiti i seguenti: Paragrafo 4°) «approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste d'importo superiore aL. 200.000».

tolto: Paragrafo 5°) «approva i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a L. 100.000 e quelli a trattativa privata d'importo superiore a L. 40.000, a norma delll'art. 31».

tolto: Paragrafo 6°) «autorizza liti attive ed approva transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi L. 75.000.

tolto: «Il direttore generale informera' in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e dara' notizia sommaria di quelle di valore inferiore».

tolto: Paragrafo 8°) «approva le convenzioni per servitu' temporanea ed approva le vendite e le permute di relitti di terreni e di altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le L. 40.000.

tolto: «Di queste vendite e permute sara' dato conto nella relazione di cui all'art. 9».

tolto: All'art. 7 e' sostituito il seguente:

Mostra gli altri 19 capoversi cambiati

tolto: «La Direzione generale, oltre che dai servizi dell'esercizio movivimento e traffico, materiale e trazione, lavori, e' costituita da servizi centrali e da unita' speciali, il cui numero e' determinato per decreto Reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

tolto: «La Direzione generale ha sede in Roma. Pero' taluni servizi ed uffici dipendenti, pur facenti parte della Direzione suddetta, possono eccezionalmente, e finche' cio' si renda necessario, aver sede provvisoria in altre citta', del Regno».

tolto: Art. 10, lettere d), f) h); - sostituite come segue:

tolto: «d) approva i progetti di lavori sulle linee e dipendenze di importo non superiore alle L. 200,000 nonche' le provviste fino allo stesso limite;

tolto: «f) approva i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo fino a L. 100.000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 40.000;

tolto: «h) autorizza liti attive e approva transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi le lire 75,000».

tolto: Art. 29, 2° capoverso, sostituito come segue:

tolto: «Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 200,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria per riscontro alla Corte dei conti».

tolto: Art. 31, 4° e 5° comma, sostituiti come segue:

tolto: «E' ammessa la trattativa privata:

tolto: «a) con approvazione del direttore generale nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 200.000 anche se ripartite in piu' anni;

tolto: «b) con deliberazione motivata dal Consiglio d'amministrazione nei casi di contrattazione di importo superiore a L. 200.000.

tolto: «La deliberazione del Consiglio, quando si tratta di contrattazione di importo superiore a L. 500.000, dovra' riportare l'approvazione del ministro dei lavori pubblici. Tale approvazione non occorre per le forniture, ecc.».

tolto: All'articolo 76 e' sostituito il seguente:

tolto: «Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di larghezza non superiore a metri 50 dal confine della ferrovia, la pubblica utilita' viene dichiarata con decreto de1 ministro dei lavori pubblici, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato o del direttore generale, secondo la competenza stabilita negli articoli 6 e 10 della presente legge.

tolto: «Quando i beni da espropriare eccedono il detto limite, la pubblica utilita' dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa pubblicazione a norma di legge e approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato o del direttore generale, secondo la competenza come al precedente comma.

tolto: «Per i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato la dichiarazione di urgenza e indifferibilita' di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1899, n. 5188, sara' fatta con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie o il direttore generale secondo la competenza come al comma primo».

tolto: Art. 79. Aggiungere tra il penultimo e l'ultimo capoverso:

tolto: «Nelle cause civili e commerciali di competenza dei tribunali e delle Corti d'appello, l'Amministrazione potra', per la costituzione in giudizio, per provvedere ai differimenti, per la spedizione per sentenza, avvalersi di agenti amministrativi abilitati all'esercizio della professione di procuratori, munendoli di apposita delega».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;368~art8 · fonte del testo

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