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[1]Negli stipendi indicati nei quadri di classificazione annessi alla presente legge restano compenetrati:
- a)gli aumenti di stipendio o paga di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;
- b)gli aumenti di stipendio o paga di cui ai decreti Luogotenenziali 11 giugno 1919, n. 913 e 11 giugno 1919, n. 1023;
- c)l'anticipo di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 615, aumentato dell'equivalente importo di ricchezza mobile;
- d)la somma di lire 800 annue, aumentata dell'equivalente importo di ricchezza mobile, e per le guardabarriere, la somma dl lire 180 annue, corrispondenti ad una parte dell'indennita' caro viveri di cui ai decreti Luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1145 e 14 settembre 1918, n. 1314 (art. 9);
- e)le competenze accessorie, aumentate dell'equivalente importo dell'imposta di ricchezza mobile, indicate nelle annotazioni ai detti quadri.
[2]A datare dal 1° marzo 1920, non sono piu' corrisposti gli aumenti, l'anticipo, le indennita' e le competenze accessorie sopraindicate al personale di cui trattasi.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
