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[1]I quadri di classificazione di cui all'articolo precedente, si applicano ad personam ai funzionari iscritti nel ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, i quali provengono dal cessato Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.
[2]Alla relativa spesa sara' provveduto per decreto Reale con un aumento di L. 10 a chilometro sulla tassa di sorveglianza per le ferrovie concesse all'industria privata e di L. 5 a chilometro sull'analoga tassa per le tramvie.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
