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[1]Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e che in virtu' del R. decreto n. 19 del 22 gennaio 1914, passo' nei ruoli del Ministero delle colonie o di Amministrazioni coloniali, potra', entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, far domanda di tornare nei ruoli dai quali e' provenuto.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Peano - Bonomi.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

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