Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli ufficiali indicati nell'articolo precedente provvisti di pensione vitalizia ((richiamati in tempo di guerra o per mobilitazione)), dal giorno che comincia il diritto allo stipendio sino a quello della cessazione per invio in congedo illimitato, il diritto alla pensione e' sospeso, e le ritenute di cui questo fosse gravato per debiti verso lo Stato, o per debito di alimenti, saranno continuate sullo stipendio, senza pregiudizio dei diritti che possono competere, a norma di legge, per l'aumento proporzionale della ritenuta.
[2]Al rinvio in congedo illimitato, la pensione primitiva verra' accresciuta, a norma della legge sulle pensioni militari, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati, e delle campagne di guerra nuovamente fatte.
[3]Gli ufficiali non provvisti di pensione, all'atto del loro invio in congedo, avranno diritto:
[4]Pel primo anno di servizio, ad una gratificazione uguale a due mesi di stipendio del loro grado;
[5]Per ogni anno successivo, o per ogni campagna, ad una gratificazione uguale ad un mese di stipendio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
