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[1]Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, e gli ufficiali assegnati alla milizia mobile, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla giornaliera indennita' di servizio.
[2]Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, od in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed alla indennita' d'arma stabiliti per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.
Testo in vigore dal 18 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
