Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, e gli ufficiali assegnati alla milizia mobile, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla giornaliera indennita' di servizio.

[2]Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, od in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed alla indennita' d'arma stabiliti per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.

Testo in vigore dal 18 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-05;854~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari