Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Questi insegnamenti sono distribuiti nel corso di quattro anni e si chiudono con un esame generale, superato il quale le alunne otterranno un certificato di licenza, e in seguito ad altro esame speciale conseguiranno, se idonee, un diploma che le abiliti a impartire in tutte le scuole femminili speciali insegnamenti. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 16 novembre 1922, n. 1545, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A modificazione dell'art. 4 della legge 25 giugno 1882, n. 896, le diplomate degli Istituti superiori di magistero femminile sono ammesse ai concorsi generali e speciali abilitate ad insegnare a qualsiasi titolo le discipline di gruppo di discipline per le quali sono abilitate che in tutte le scuole maschili di primo grado, esclusi i ginnasi e nelle scuole normali promiscue. Per le lingue straniere esse sono ammesse ad insegnate anche nelle scuole maschili di secondo grado, esclusi i ginnasi e licei moderni".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
