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Sara' fatto ai contribuenti lo sconto del 6 per cento sulle somme pagate a saldo od a conto nel termine qui sopra prescritto del 15 dicembre Le somme rimaste in tutto o in parte da pagare dopo il termine suddetto saranno accresciute di 6 per cento e verranno cosi' riscosse nel 1865 in rate uguali alle scadenze ordinarie e colle norme stabilite dalle leggi vigenti sulla riscossione della fondiaria.
Testo in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009
