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[1]Con Reali Decreti verra' provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge e verranno altresi' stabilite le epoche nelle quali andranno in attivita' le tariffe contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 24 novembre 1864.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
[6]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009
