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Il Ministro delle Finanze e' autorizzato ad emettere Buoni del Tesoro oltre a quelli concessi colla legge 20 luglio 1864 (n.° 1832) o rendite consolidate sul Gran Libro tanto da procacciare all'Erario una somma che unita a quelle risultanti dai precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 formi un totale di duecento milioni.
Testo in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009
