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Gli Esattori, Percettori, Ricevitori, Amministratori, Camerlenghi, Tesorieri ed altri Agenti di riscossione che verseranno nelle casse dello Stato in tutto o in parte l'ammontare delle quote non soddisfatte dai contribuenti e non anticipate dai Comuni o dalle Provincie saranno rimborsati alle scadenze ordinarie di cui si parla negli articoli precedenti, e godranno dello sconto di tre e mezzo per cento non che dell'aumento del sei per cento sopra stabilito.
Testo in vigore dal 25 novembre 1864 al 16 dicembre 2009
