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[1]Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estendibile a lire 3000, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penai generali.

[2]In caso di recidiva i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.

[3]Saranno puniti con multa estendibile a lire 1000 i contraenti, quando nei contratti a contanti, conchiusi direttamente fra loro ai sensi dell'articolo 3, non abbiano fatto uso dei biglietti bollati.

Testo in vigore dal 25 giugno 1874 al 1 ottobre 1876

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-14;1971~art5 · fonte del testo

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