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[1]In corrispondenza delle variazioni arrecate dalla presente legge alla spesa degli esercizi predetti per le strade comprese nello elenco 3° della legge 23 luglio 1881, n. 333, costruite direttamente dallo Stato, verranno iscritte nei bilanci dell'entrata per rimborso dovuto dalle Provincie interessate, le seguenti somme invece di quelle portate dalla legge 30 dicembre 1888, n. 5875.
[2]Bilancio 1890-91....... L. 3,150,000 Bilancio 1891-92....... » 2,200,000.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale dalle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 giugno 1891.
[5]UMBERTO.
[6]BRANCA. L. LUZZATTI.
[7]Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.
[8]Le tabelle annesse alla presente legge saranno pubblicate martedi' 23 corrente.
Testo in vigore dal 19 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
