Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1901 al 16 dicembre 2009. 899 parole tolte, 20 parole aggiunte in 38 capoversi.

tolto: UMBERTO I.

tolto: per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: All'art. 20 della legge 15 giugno 1885, n. 2397 e' sostituito il seguente;

tolto: § 1. La vendita dei sali e dei tabacchi deve essere fatta dai magazzini di deposito agli spacci all'ingrosso; dagli spacci all'ingrosso ai rivenditori autorizzati dal Governo e dai rivenditori al pubblico.

Mostra gli altri 30 capoversi cambiati

tolto: E' vietato agli spacci all'ingrosso di vendere sali e tabacchi direttamente al pubblico, tranne nei casi determinati dal Ministero delle Finanze;

tolto: § 2. Gli spacci all'ingrosso sono istituiti per decreto reale.

tolto: § 3. Finche' gli attuali magazzinieri di vendita non saranno interamente sostituiti dagli spacciatori all'ingrosso, gli spacci all'ingrosso potranno per ragioni di servizio o per misura disciplinare, essere conferiti per trasferimento a magazzinieri di vendita, con che pero' non sia migliorata la loro posizione d'impiego.

tolto: Sopra tre magazzini che diventano vacanti per morte, collocamento a riposo, dispensa dal servizio, destituzione, dimissione volontaria o passaggio ad altro impiego del titolare, due saranno convertiti in spacci all'ingrosso, ed il terzo sara' conferito per concorso, con le norme fissate dal regolamento, ai magazzinieri ancora in servizio.

tolto: Il magazzino che diventera' disponibile per conseguenza di questa promozione, sara' anch'esso convertito in spaccio all'ingrosso.

tolto: Il magazziniere di vendita, quando e' trasferito o promosso, riceve, come impiegato dello Stato, a titolo di stipendio, un aggio proporzionale al valore dei generi che acquista presso il magazzino di deposito.

tolto: L'aggio a titolo di stipendio sul valore complessivo annuale dei sali e dei tabacchi provveduti e' commisurato nella ragione di

tolto: 1 per cento sulle prime lire 200000

tolto: 1/2 Id. dalle lire 200000 alle » 400000

tolto: 1/4 Id. Id. » 400000 Id. » 800000

tolto: 1/8 Id. Id. » 800000 Id. » 1600000

tolto: 1/12 Id. Id. » 1600000 Id. » 2800000

tolto: 1/20 Id. sulle somme maggiori.

tolto: L'aggio annuale non potra' mai essere inferiore a lire 2000.

tolto: § 4. Gli attuali magazzinieri continueranno a percepire l'aggio nella misura che sara' in vigore alla promulgazione della presente legge, finche' rimarranno nel posto che occupano. Quest'aggio potra' essere variato dal Ministero delle Finanze quando risultasse troppo elevato o troppo tenue in relazione al valore dello smercio annuale. § 5. Gli spacci all'ingrosso si conferiscono per appalto, sotto l'osservanza della legge sulla contabilita' generale dello Stato.

tolto: § 6. Le rivendite dei generi di privativa, che danno un reddito annuo lordo maggiore di lire 800 sullo smercio dei tabacchi, sono conferite per appalto, secondo le norme della legge sulla contabilita' generale dello Stato.

tolto: Le altre sono concesse gratuitamente per concorso, preferibilmente alle persone classificate nel seguente ordine di graduatoria, che provino di averne bisogno:

tolto: a) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite od infermita' contratte per causa diretta e necessaria del servizio, percio' ammessi al godimento della pensione; alle loro vedove ed ai loro orfani e figlie maggiorenni nubili, se il marito od il padre mori' per cause dirette e necessarie del servizio.

tolto: b) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiagati governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 1000 all'anno; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili dei suddetti individui morti in attivita' di servizio o collocati a riposo, sempreche' il matrimonio sia stato contratto prima che il marito od il padre cessasse dal servizio. Le vedove, gli orfani, le figlie maggiorenni nubili dei sottufficiali e delle guardie di finanza, nonche' dei militari di basa forza morti in attivita' di servizio, sono classificati in questa categoria solo quando il servizio prestato dal marito o padre avrebbe a questo dato diritto a collocamento a riposo.

tolto: c) A coloro che si siano resi benemeriti per servizi prestati alla patria; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di essi.

tolto: d) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza ed agli altri militari di bassa forza, non contemplati alle lettere a e b, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di tali individui defunti.

tolto: e) Alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili dei rivenditori defunti.

tolto: Nel conferimento delle rivendite agli individui classificati alle lettere a, b e d, e' accordata la preferenza ai sottufficiali, alle guardie di finanza, alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di essi.

tolto: § 7. Le rivendite che danno un reddito annuo inferiore alle lire 400 sullo smercio dei tabacchi sono conferite dalla Intendenza di finanza, udito il parere della Giunta municipale del luogo ove la rivendita e' situata, alle persone residenti nella provincia cui appartiene il comune, ferma la classificazione stabilita dal precedente paragrafo 6; le altre con decreto dell'intendente di finanza su deliberazione di apposita Commissione provinciale costituita dall'intendente di finanza, che la presiede, da un consigliere di prefettura designato dal prefetto ad ogni biennio, e da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale parimenti ad ogni biennio.

tolto: Contro il conferimento delle rivendite per concessione e' ammesso il ricorso al Ministero, il quale pronuncia il provvedimento definitivo.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a San Rossore, addi' 6 agosto 1891.

tolto: UMBERTO.

tolto: G. Colombo.

tolto: Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1891-08-06;483~art1 · fonte del testo

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