Art. 9
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Per l'applicazione della tassa di fabbricazione sugli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria, il Governo determinera' con decreto Reale:
- a)l'applicazione alle fabbriche aventi carattere industriale, del misuratore meccanico e della sorveglianza permanente, prescrivendo la misura dell'abbuono da concedere;
- b)il procedimento per i ricorsi contro gli accertamenti della tassa e la composizione delle Commissioni delegate a giudicarne, tanto in prima istanza, quanto in revisione;
- c)le discipline della vigilanza governativa che sara' sostituita alla vigilanza dei comuni e alla corrispondente partecipazione nel prodotto della tassa nelle piccole distillerie.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
