Art. 8
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Durante il primo trimestre dall'applicazione della legge 16 giugno 1887, n. 4570 (Serie 3ª), la restituzione della tassa per gli spiriti esportati, tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, continuera' a farsi sulla base della tassa precedentemente in vigore.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
