Art. 7
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[1]Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi cinquanta per grado e per ettolitro. 2
[2]Sull'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enocianina la tassa sara' restituita per intero.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, convertito senza modificazioni dalla L. 24 giugno 1888, n. 5470, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'articolo 7 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), concernente lo sgravio sulla tassa dello spirito, a favore delle industrie le quali lo adoperano come materia prima, e' applicato all'industrie dell'aceto, dell'etere solforico, del cloroformio, dell'iodioformio, delle vernici, del fulminato di mercurio e dell'enocianina".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
