Art. 6
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La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 1 80 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15 56 del termometro centigrado.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
