Art. 4
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la lavorazione. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.
[2]Il decreto dopo due anni di esperimento sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
