Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la lavorazione. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.

[2]Il decreto dopo due anni di esperimento sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-10;4665~art4 · fonte del testo

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