Art. 3
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L'aumento di lire 1 60 sull'attuale dazio d'importazione sul grano e i relativi aumenti sulle farine, sul semolino, sul pane e sulle paste, saranno mantenuti in vigore e riscossi negli esercizi finanziari 1887-88, 1888-89 e 1889-90. Dopo questo termine potranno essere confermati, aboliti o diminuiti colla legge annuale del bilancio.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
