Art. 20
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[1]La presente legge avra' effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 10 luglio 1887.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani. B. Grimaldi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
