Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato a concedere ai caffettieri e ai fabbricanti di ghiaccio, con quelle discipline e norme che riterra' piu' convenienti, il sale destinato ad uso di refrigerante, al prezzo di lire 20 il quintale.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
