Art. 17
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Il Governo del Re ha facolta' di ridurre a testo unico le leggi relative alla tassa di fabbricazione sulle materie esplodenti e di disciplinarne l'applicazione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 11 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
