Art. 6
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[1]Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.
[2]Rimane pero' in vigore il primo capoverso dell'art. 1 della legge- 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), allegato C.
Testo in vigore dal 12 settembre 1891 al 16 dicembre 2009
